Art. 2.

      1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1 l'ottico-optometrista individua, realizza, appronta, fornisce, applica e comunque adatta all'utente occhiali e lenti a contatto, sia correttive che estetiche, e ausili visivi per ipovedenti, utilizzando i processi tecnologici e metodologici più idonei allo scopo, ad esclusione di quelli di competenza del medico-chirurgo.
      2. L'ottico-optometrista, nell'ambito delle proprie competenze, provvede altresì alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione di lenti e di occhiali, quando l'utente che lo richieda presenta gli occhiali o le lenti, o le parti di essi, di cui chiede il ricambio o la riparazione.
      3. L'ottico-optometrista in nessun caso svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e alla elaborazione o all'esecuzione di terapie.

 

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      4. L'ottico-optometrista svolge la sua attività professionale autonomamente o in collaborazione con professionisti di altre aree sanitarie.
      5. L'ottico-optometrista svolge la sua attività professionale in regime libero professionale o di dipendenza, sia in strutture sanitarie pubbliche o private, sia all'interno di strutture imprenditoriali.
      6. Per esercitare la professione di ottico-optometrista occorre essere iscritti agli appositi albi professionali, istituiti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
      7. Per l'iscrizione agli albi professionali degli ottici-optometristi sono richiesti i seguenti requisiti:

          a) essere cittadino italiano o di altro Stato facente parte dell'Unione europea;

          b) avere compiuto ventuno anni;

          c) essere in possesso del diploma di laurea di primo livello in ottica-optometria, o di un titolo equipollente, rilasciato da facoltà universitarie o corsi di laurea in ottica-optometria, anche di Stati facenti parte dell'Unione europea;

          d) avere superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione di cui all'articolo 4;

          e) avere la residenza o il domicilio nella regione, ovvero nelle province autonome, di appartenenza.

      8. In via transitoria, e per un periodo limitato a cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione agli albi di cui al comma 6, tutti coloro che alla medesima data sono in possesso del diploma di ottico e di un attestato rilasciato da un istituto di istruzione superiore di optometria, o da un istituto analogo, istituito dagli enti territoriali o da questi riconosciuto. È altresì concesso, in via transitoria e per lo stesso periodo, agli ottici che dimostrano di avere esercitato per cinque anni tale professione, essendo in possesso del titolo di ottico, di accedere

 

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a sostenere l'esame di Stato di abilitazione.
      9. La professione di ottico-optometrista è incompatibile con l'esercizio di ogni altra libera professione.
      10. Chiunque esercita la professione di ottico-optometrista o si fregia di tale titolo senza essere iscritto negli albi previsti dal comma 6, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da 260 euro a 2.600 euro.