1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1 l'ottico-optometrista individua, realizza, appronta, fornisce, applica e comunque adatta all'utente occhiali e lenti a contatto, sia correttive che estetiche, e ausili visivi per ipovedenti, utilizzando i processi tecnologici e metodologici più idonei allo scopo, ad esclusione di quelli di competenza del medico-chirurgo.
2. L'ottico-optometrista, nell'ambito delle proprie competenze, provvede altresì alla fornitura diretta al pubblico e alla riparazione di lenti e di occhiali, quando l'utente che lo richieda presenta gli occhiali o le lenti, o le parti di essi, di cui chiede il ricambio o la riparazione.
3. L'ottico-optometrista in nessun caso svolge attività dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di diagnosi e alla elaborazione o all'esecuzione di terapie.
a) essere cittadino italiano o di altro Stato facente parte dell'Unione europea;
b) avere compiuto ventuno anni;
c) essere in possesso del diploma di laurea di primo livello in ottica-optometria, o di un titolo equipollente, rilasciato da facoltà universitarie o corsi di laurea in ottica-optometria, anche di Stati facenti parte dell'Unione europea;
d) avere superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione di cui all'articolo 4;
e) avere la residenza o il domicilio nella regione, ovvero nelle province autonome, di appartenenza.
8. In via transitoria, e per un periodo limitato a cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione agli albi di cui al comma 6, tutti coloro che alla medesima data sono in possesso del diploma di ottico e di un attestato rilasciato da un istituto di istruzione superiore di optometria, o da un istituto analogo, istituito dagli enti territoriali o da questi riconosciuto. È altresì concesso, in via transitoria e per lo stesso periodo, agli ottici che dimostrano di avere esercitato per cinque anni tale professione, essendo in possesso del titolo di ottico, di accedere